Come noto gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione Finanziaria dal 1° luglio 2011 e riferiti al periodo di imposta 2007 e successivi avranno efficacia esecutiva allo spirare dei termini per l’impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Art. 7 Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

Il lavoratore autonomo privo dell’autonoma organizzazione può far valere l’illegittimità della pretesa tributaria IRAP anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione. Questa è la conclusione a cui la CTR della regione Lazio è giunta con le sentenze n. 36 della sez. XXXV del 2011 e n. 36 della sez. IV del 2011.

Dopo una pima chiusura della Suprema Corte che, con la sentenza 13570/2007, dichiarò una presunzione pressoché assoluta di autonoma organizzazione in capo alle associazioni tra professionisti, concludendo che il reddito prodotto nell’abito di uno studio associato non è solo il frutto della professionalità dei singoli professionisti  bensì della organizzazione associativa tutta, la stessa giurisprudenza di legittimità nelle successive sentenze ha ammesso la prova contraria a detta presunzione.

Le numerose pronunce giurisprudenziali, in materia di ricorsi avverso il silenzio rifiuto dei rimborsi IRAP, favorevoli al Contribuente, hanno consolidato un certo orientamento giuridico acquisito dalla stessa Agenzia delle Entrate, che con le circolari n. 45/E del 2008 e n. 28/E 2010 ha pienamente sposato le conclusioni ai cui la Suprema Corte è giunta di volta in volta.